IL MURO DI CINTA TRA NORMATIVA CODICISTICA E REGOLAMENTI LOCALI

LA DISCIPLINA CODICISTICA


Ambito di applicazione della norma – art. 878 c.c.


Il muro di cinta disciplinato dall’art. 878 c.c. è un muro che recinge il fondo, separandolo dal vicino per diverse ragioni (sicurezza, igiene, protezione dai venti, privacy). Perché si applichi la norma ad esso dedicata, il muro di cinta deve possedere tre requisiti essenziali:


1.   essere fondamentalmente destinato a recingere una determinata proprietà, con lo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da eventuali intrusioni;


2.    non superare l'altezza dei tre metri;


3.    costituire un muro a sé stante e isolato, (cfr. Cass. Civ. n. 8922/2017; Cass. Civ. n. 9348/1991).


La disciplina in esame si applica anche a quelle recinzioni che, per altezza e caratteristiche strutturali, non presentino i connotati del muro di cinta, quali ad esempio, le reti metalliche infisse in un basso zoccolo di muratura.


Di contro, i muri che non abbiano le caratteristiche e gli scopi del muro di cinta ed i muri a questo parificati, per il combinato disposto degli artt. 873 e 878 c.c., costituiscono muri di fabbrica agli effetti delle distanze legali (Cass. Civ. 2940/1992).


L'esclusione dei muri di cinta dal rispetto delle distanze di cui all’art. 873 c.c.


La ragione dell'esclusione dei muri di cinta dal rispetto delle distanze è rintracciabile nella loro funzione: i muri di cinta sono considerati dalla legge come mezzi di demarcazione della linea di confine e di chiusura della proprietà.


Il muro di cinta, difatti, pur essendo una costruzione in senso materiale, non è considerato tale - anche dalla giurisprudenza costante della Cassazione - ai fini del computo delle distanze legali, per quella mancanza di autonomia strutturale che gli impedisce di creare intercapedini dannose tra i volumi e per la sua caratteristica funzione di separare fondi contigui.


Diversamente, ove il muro di cinta venisse sopraelevato in modo da perdere le caratteristiche originarie, diventerebbe un muro qualsiasi e come tale andrebbe sottoposto alle norme sulle distanze.


Non rientrano

, invece,

nella previsione dell’art. 878 c.c., i muri di cinta tra fondi a dislivello che assolvono anche all'ulteriore funzione di contenere la scarpata o il terrapieno

. Tali muri, facendo corpo con il terreno che sostengono, sono idonei a creare intercapedini nocive con l'altrui costruzione, con conseguente necessità di verificare in ciascuna concreta fattispecie se, avuto riguardo alle loro particolari caratteristiche strutturali e dimensionali, siano da considerare, o meno, alla stregua di un muro di fabbrica, agli effetti delle distanze legali.


La costruzione di un muro di cinta vale anche ad esonerare dal rispetto delle distanze legali anche l’apposizione delle piante

. L’art. 892 c.c. prevede, infatti, che chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali e se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate distanze dal confine così come previste dallo stesso articolo. L’ultimo comma del citato articolo, prevede, infine, che le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.


Comunione a scopo di appoggio


Stante al dettato del secondo comma dell’art. 878 c.c., il muro di cinta posto sul confine può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché oltre lo stesso muro non preesista un edificio a distanza inferiore ai tre metri.


La norma risponde all’esigenza di tutelare gli edifici; se, infatti, al di là del muro preesistesse un edificio a distanza minore di tre metri, l'appoggio della costruzione al muro verrebbe a costruire un'intercapedine minore di quella legale, come tale vietata dall' art. 873 c.c.


Muro di cinta e vedute


L’art. 907 c.c. disciplina la distanza delle costruzioni dalle vedute.


Nel regolare il conflitto di interessi tra i proprietari dei fondi confinanti, il legislatore, se con gli artt. 905 e 906 c.c., ha inteso tutelare la privacy del vicino, imponendo una determinata distanza per l'apertura delle vedute, ha, per altro verso, ritenuto equo tutelare anche chi ha aperto la veduta, imponendo al vicino di non costruire se non ad una distanza tale da non impedire al titolare l'esercizio della veduta stessa.


Ne consegue che il proprietario del fondo, sul quale è esercitata la veduta, non può avvalersi delle facoltà, proprie del diritto dominicale, di costruire sul confine del proprio fondo, o di chiedere la comunione del muro contiguo per costruirvi in appoggio, ma deve invece osservare la distanza di tre metri dalla veduta, distanza che ha carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta. Da ciò ne discende che la distanza di tre metri andrà osservata anche qualora la nuova costruzione non arrechi alcun nocumento al diritto di veduta del vicino, mentre

una valutazione circa l'idoneità dell'opera ad ostacolare il diritto di veduta potrà venire in rilievo qualora si tratti di un manufatto diverso da una costruzione in senso proprio

.


Condizione di applicabilità della norma in esame è che si sia acquistato il diritto di veduta sul fondo vicino anteriormente all'esercizio da parte del suo proprietario del diritto di costruire.


Trattandosi di servitù urbana, n

on è idoneo a originarla un muro divisorio o di cinta che non dà luogo a una situazione di soggezione di un fondo ad un altro a causa della reciproca possibilità di affaccio dei due confinanti

(Cass. Civ. n. 820/2000: in applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che l'innalzamento di un muro divisorio, in modo da precludere la stessa "inspectio" sull'altro fondo - e precisamente da mt. 1, 50 a 2, 75 - avesse determinato la lesione di una servitù di veduta, anteriormente non configurabile).


Ai fini dell’applicazione dell’art. 907 c.cv., il termine "fabbricare" va inteso nel significato di compiere qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, un ostacolo, di carattere stabile, all'esercizio della veduta.


In applicazione di detto principio, in giurisprudenza sono stati ritenuti vietati segnatamente: una tettoia di plastica (Cass. Civ. n. 5913/1983), una veranda (Cass. Civ. n. 7269/2014; Cass. Civ. n. 12097/1995), una tenda con intelaiatura infissa nel muro (Cass. Civ. n. 5618/1995), una scala metallica ancorata al suolo da una piattaforma di cemento ed alta circa quindici metri (Cass. Civ. n. 17802/2005)

ma non una rete plastificata

(Cass. Civ. n. 1598/1993)

o una parete, vetrata, di sottili dimensioni

collocata all'estremità laterale di un balcone (Cass. Civ. n. 2209/2008).


Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente norma anche i muri di cinta che, ai sensi dell’art. 878 c.c., sono esentati soltanto dall'obbligo delle distanze tra costruzioni di cui all' art. 873 e non dalle distanze stabilite a tutela delle vedute. Conseguentemente, non può esercitarsi in dispregio delle distanze dalle vedute la facoltà di innalzamento del muro comune (Cass. Civ. n. 11125/1990; Cass. Civ. n. 854/1986).



LA REGOLAMENTAZIONE LOCALE


Bisogna tenere presente che i regolamenti edilizi comunali possono disciplinare con altezze diverse le definizioni sancite dal codice civile (art. 878 c.c.) e prevedere pertanto fattispecie particolari.