1. Il matrimonio concordatario 2. L’invalidità del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano 3. La dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico 4. Concorso della giurisdizione ecclesiastica e di quella civile in materia nullità del matrimonio concordatario. Rapporti tra giudizio di nullità del matrimonio religioso e giudizio di divorzio (Cass. civ., Sez. Unite, 31.03.2021, n. 9004) Quest’ultima affermazione, originariamente giustificata con l’osservazione che, in assenza di un’espressa domanda di nullità, il giudicato di divorzio contenesse una valutazione meramente implicita di validità del matrimonio, nei limiti di un accertamento incidentale, fu in seguito precisata nel senso che, non potendo la predetta valutazione aver luogo in via incidentale, ma dovendo la questione di nullità essere decisa necessariamente con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., l’esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non possono formare oggetto di specifico accertamento suscettibile di dar luogo alla formazione di un giudicato, a meno che le relative questioni non siano state introdotte espressamente dalle parti nel giudizio di divorzio (Cass., Sez. I, 23/03/2001, n. 4202); al riguardo, fu anche chiarito che non vi è coincidenza tra gli oggetti del due giudizi, caratterizzati da petita e causae petendi diversi, dal momento che la domanda di nullità del matrimonio concordatario è volta ad ottenere l’accertamento dell’invalidità originaria del vincolo coniugale, ed investe pertanto il matrimonio-atto, mentre quella di cessazione degli effetti civili incide sul matrimonio-rapporto, del quale mira a provocare lo scioglimento con efficacia ex nunc (Cass., Sez. I, 4/03/2005, n. 4795; 11/02/2008, n. 3186; 24/07/2012, n. 12989): nella medesima ottica, si affermò che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale da imporre la sospensione del secondo a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, non solo destinati a sfociare in decisioni di diversa natura (e dotate di specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica può produrre effetti nell’ordinamento italiano soltanto a seguito della delibazione), ma aventi anche finalità e presupposti differenti (Cass., Sez. I, 9/06/2000, n. 7865; 19/09/2001, n. 11751; 25/05/2005, n. 11020; 10/12/2010, n. 24990). Meritevole di segnalazione è anche la più recente pronuncia della Suprema Corte, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale per il caso di convivenza triennale successiva alla celebrazione, divergendo dalla previsione di indelibabilità enunciata dalla sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ. Ses. Unite, 17.07.2014, n. 16379) come reazione allo sfruttamento delle conseguenze patrimoniali della nullità di matrimoni entrati in crisi dopo lungo tempo, esclude tale regola con riguardo a invalidità canoniche corrispondenti a quelle che nel diritto civile sono insanabili, oppure risultano sanabili sulla base di una convivenza consolidatasi a partire dalla scoperta o dalla cessazione del vizio invalidante (Cass. civ., Sez. I, ord., 01.06.2022, n. 17910).
Il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico è regolato dall'art. 8 Accordo di modificazioni del Concordato lateranense (e dal n. 4 Protocollo addizionale) stipulato il 18.2.1984 e ratificato con L. 25.3.1985, n. 121 (una disciplina sostitutiva di quella stabilita dal Concordato con la Santa Sede con i Patti lateranensi dell'11.2.1929) e, relativamente al matrimonio, dalla legge di attuazione L. 27.5.1929, n. 847, che, per la parte compatibile, rimarrà in vigore, in mancanza di una legge di attuazione dell'Accordo del 1985.
A tal proposito si usa distinguere tra matrimonio inteso come atto e matrimonio inteso come rapporto, cui si ricollega il doppio regime matrimoniale: il matrimonio canonico, celebrato davanti al ministro del culto cattolico, è disciplinato dalle regole dell'ordinamento canonico, cioè dalle norme di diritto positivo dettate dalla legislazione ecclesiastica, dalle norme di diritto divino positivo e dalle norme di diritto naturale. Il diritto canonico fissa i requisiti per la costituzione e per la validità del matrimonio concordatario, inteso come matrimonio atto. Nell'attuale sistema Concordatario, tuttavia, l'applicazione della disciplina sostanziale del matrimonio canonico, relativa ai requisiti di validità dell'atto, è attuabile solo quando è chiamato a decidere il Tribunale ecclesiastico. Il rapporto matrimoniale, invece, è regolato dal c.c., che trova applicazione per quanto riguarda i diritti e doveri tra coniugi e tra genitori e figli, i rapporti patrimoniali tra coniugi e nei confronti dei figli, nonché le cause di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
La costituzione del vincolo religioso, si perfeziona attraverso un procedimento analogo al procedimento amministrativo, attribuito alla competenza dell'Ufficiale di stato civile che porta alla costituzione del matrimonio civile. La disciplina del procedimento di formazione del matrimonio è contenuta negli artt. 93/ 113 e negli artt. 50-69 dell'Ordinamento dello stato civile, R.D. 9.7.1939, n. 1238, sostituito dal D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Davanti al ministro del culto cattolico gli sposi dichiarano di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie (art. 126, R.D. 9.7.1939, n. 1238); il ministro dà lettura degli artt. 143, 144 e 147, a solenne attestazione e conferma della volontà di attribuire effetti civili al matrimonio.
Ultimo adempimento cui è tenuto il celebrante, affinché al matrimonio siano riconosciuti effetti civili, è la richiesta di trascrizione di uno dei due originali dell'atto di matrimonio, fatta per iscritto, non oltre cinque giorni dalla celebrazione e rivolta all'ufficiale di stato civile.
Agli artt. 117 e ss. c.c. è affidata la valutazione delle anomalie del matrimonio, così come rimodellate dalla Riforma del 1975, a seguito della quale, il matrimonio è stato visto come atto di autonomia privata finalizzato all'attuazione di un interesse personalissimo alla formazione di una propria famiglia. Da qui, l’attenzione delle norme a un consenso libero e responsabile degli sposi e alle situazioni soggettive dei medesimi.
L'invalidità del matrimonio rappresenta uno dei possibili strumenti offerti dall'ordinamento nel caso di crisi dell'unione coniugale, insieme con divorzio e separazione. Mentre questi ultimi, però, attengono al matrimonio come rapporto, l'invalidità attiene al matrimonio in quanto atto.
Se netta è la distinzione tra le categorie dogmatiche della nullità e dell'annullabilità del contratto, lo stesso non può dirsi con riferimento alla normativa dettata per il matrimonio. Nella ricerca di un criterio distintivo, si osserva come nessuna differenza sia riscontrabile quanto agli effetti: sia la dichiarazione di nullità sia quella di annullamento, infatti, travolgono il matrimonio ex tunc, ma questo «è comunque idoneo a costituire lo status di figlio legittimo».
La dottrina individua, inoltre, situazioni di non coincidenza fra atto e fattispecie legale, riconducibili al concetto di inesistenza del matrimonio. Si tratta di una categoria elaborata dalla canonistica proprio con riferimento al matrimonio necessaria per inquadrare quelle ipotesi in cui il negozio, lungi dall'essere solo difettoso di qualche elemento essenziale, nel qual caso sarebbe nullo, manca di quel quid in grado di qualificarlo come negozio rilevante per l'ordinamento.
Vi sono, infine, interessi che, se violati, non conducono all'impugnazione del matrimonio, bensì soltanto all'irrogazione di una sanzione amministrativa (cfr. matrimonio celebrato in assenza di pubblicazioni ovvero in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze: in queste ipotesi la dottrina ravvisa un «matrimonio irregolare», riferendosi ad anomalie dell'atto che non incidono sulla sua validità ed efficacia.
Comunemente si sente parlare di “annullamento” del matrimonio religioso, ma tecnicamente bisognerebbe parlare di “dichiarazione di nullità”. In senso proprio si annulla, infatti, un rapporto che è venuto in essere, ma, se venuto in essere, per la Chiesa il matrimonio è e rimane indissolubile. Ciò che la Chiesa ammette è la possibilità di dichiarare che un vincolo coniugale sia nullo fin dall’inizio ovvero che non sia mai sorto.
L’accertamento è demandato ai Tribunali ecclesiastici, i quali, sull’esclusiva base giuridica fornita dal Diritto Canonico, attraverso una approfondita indagine, dichiarano che il matrimonio manca delle condizioni necessarie al suo nascere.
Il procedimento è stato di recente riformato da Papa Francesco che è intervenuto con Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15.08.2015. I principali interventi di modifica riguardano la esecutività della sentenza canonica e la possibilità di un processo breve davanti al Vescovo Diocesano.
A determinate condizioni, attraverso un particolare procedimento (procedimento di delibazione), la sentenza canonica che dichiara la nullità del matrimonio produce effetti anche nell’Ordinamento dello Stato Italiano.
A seguito della sentenza con cui, nell’ultimo decennio del secolo scorso, le Sezioni Unite ritennero abrogata, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 121 del 1985, che aveva dato esecuzione all’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1929, la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario celebrato secondo le norme del diritto canonico (cfr. Cass., Sez. Un., 13/02/1993, n. 1824), la Suprema Corte affermò che il concorso tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile doveva essere risolto secondo il criterio della prevenzione in favore della giurisdizione civile, in virtù del quale:
È proprio la riscontrata diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità e riconducibile alla diversità di petitum e causa petendi delle relative domande, a giustificare, oltre al riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di divorzio, l’affermazione dell’inidoneità della prima ad impedire, nel caso in cui lo scioglimento del vincolo abbia luogo disgiuntamente dalla determinazione delle conseguenze economiche, la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile. Se è vero, infatti, che, in assenza di un’espressa domanda in tal senso, il giudicato di divorzio non implica alcun accertamento in ordine alla validità del matrimonio, la quale ne costituisce certamente il presupposto, ma resta estranea all’oggetto del giudizio, consistente esclusivamente nello scioglimento del vincolo coniugale, allora deve concordarsi con la tesi secondo cui non è il predetto accertamento a costituire il titolo giuridico dell’obbligo di corrispondere l’assegno all’ex coniuge, il cui fondamento dev’essere invece individuato nella constatazione dell’intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell’ impossibilità di ricostituirla, nonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, da realizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo in favore di uno di essi. Tale accertamento non inerisce all’atto costitutivo del vincolo coniugale, ma allo svolgimento di quest’ultimo nella sua effettività, contrassegnata dalle vicende concretamente affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica, la cui valutazione trova fondamento, a livello normativo, nei criteri indicati dalla L. 01.12.1970, n. 898, art. 5, co. 6, ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno. In proposito, è appena il caso di richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, nel confermare l’individuazione del fondamento di tale contributo in un dovere inderogabile di solidarietà previsto a favore dell’ex coniuge economicamente più debole, anziché nello status di coniuge, destinato a venir meno per effetto dello scioglimento del vincolo (Cass., Sez. I, 11/05/2018, n. 11533), riconosce allo stesso una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, valorizzandone il collegamento con la vita familiare, attraverso l’individuazione delle relative finalità nell’assicurazione non già dell’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì di un livello reddituale adeguato al contributo concretamente fornito dall’avente diritto alla conduzione della vita familiare ed alle aspettative professionali da lui eventualmente sacrificate (Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287; Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5603): aspetti, questi, inerenti al profilo fattuale del rapporto matrimoniale, desumibile dalle scelte di volta in volta compiute nel corso della vita coniugale e dalle concrete ripercussioni sulle condizioni economiche dei coniugi, il cui accertamento non è condizionato dalla validità dell’atto costitutivo, la quale rimane estranea all’oggetto del contendere, ma dall’intervenuta disgregazione del nucleo familiare, consacrata nella pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale. E poiché tale pronuncia, una volta divenuta definitiva, non resta travolta dal successivo riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio, la quale ha un oggetto diverso, anche il predetto accertamento risulta insensibile a tale riconoscimento, il quale non preclude quindi la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia sull’obbligo di corrispondere l’assegno. L’eventuale prosecuzione del giudizio di divorzio per le statuizioni economiche se, per un verso, potrebbe condurre a un contrasto di giudicati, quanto meno sotto il profilo pratico della potenziale sovrapposizione tra gli effetti economici del divorzio, nella forma del diritto all’assegno, e quelli della nullità, tale eventualità rappresenta un’ inevitabile conseguenza dell’ammissione di una possibile coesistenza tra la pronuncia di cessazione degli effetti civili e quella di nullità del matrimonio, che non resta esclusa neppure nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica abbia luogo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza recante la determinazione dell’assegno divorzile.
Premesso quanto sopra, le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate ad esprimersi sul rapporto tra giudizio di nullità del matrimonio religioso e giudizio di divorzio, ha espresso il seguente principio di diritto: in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile (Cass. civ., Sez. Unite, 31.03.2021, n. 9004).