AVVOCATI: BASTA IL CELLULARE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

In risposta alla richiesta del COA di Ferrara, con parere  n. 11 del 27.01.2026, il Consiglio Nazionale Forense, ha precisato che, nel dare attuazione all’art. 17 della Legge n. 247/12, l’art. 2, co. 1, lett. c), del D.M. n. 178/2016 (relativo alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri) prevede che nell’Albo degli avvocati debba essere indicato, genericamente, un “recapito telefonico” dell’iscritto. 

Parimenti, l’art. 2, co. 2, lett. b), del D.M.. n. 47/2016 (relativo all’accertamento dell’esercizio della professione) si riferisce in modo generico alla disponibilità, da parte dell’iscritto, di una “utenza telefonica”, senza ulteriori specificazioni.

Per questi motivi, in mancanza di una disposizione che esplicitamente prescriva il possesso di una utenza telefonica fissa, si ritiene che ben possa l’iscritto possedere unicamente una utenza di telefonia mobile destinata all’esercizio della professione, pure quando coincidente con quella destinata a uso personale.